Art. 1.
(Disciplina del gioco d'azzardo).

      1. Ai fini di disciplinare organicamente il settore delle case da gioco, di ridurre i fenomeni legati al gioco d'azzardo clandestino e di garantire agli operatori del settore turistico condizioni analoghe a quelle presenti in altri Stati membri dell'Unione europea, in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità ai princìpi e criteri direttivi stabiliti al comma 2, un decreto legislativo per la disciplina del gioco d'azzardo e delle attività turistico-commerciali, ricreative e d'intrattenimento ad esso connesse.
      2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», e delle Commissioni parlamentari competenti, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) svolgimento della pratica del gioco d'azzardo in modo non prevalente in strutture autorizzate aventi sede stabile, unitamente ad attività di tipo turistico-commerciale, ricreativo o d'intrattenimento;

          b) definizione dei rapporti di tipo contabile, ivi compresi gli obblighi di rendicontazione separata, e amministrativo tra le attività di tipo turistico-commerciale,

 

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ricreativo o di intrattenimento e la pratica del gioco d'azzardo;

          c) definizione delle specie e dei tipi di giochi che possono essere praticati all'interno delle strutture e, in particolare, all'interno di quelle adibite allo svolgimento del gioco d'azzardo, e loro regolamentazione, prevedendo anche un equilibrato rapporto fra giochi tradizionali e giochi elettronici a disposizione della clientela e rendendo disponibile per i clienti l'elenco dei giochi autorizzati e delle rispettive regole;

          d) garanzia della tutela dell'ordine pubblico, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso dei giocatori nella casa da gioco, che è comunque vietato ai minori di diciotto anni, ai militari in divisa e ai soggetti condannati per reati contro il patrimonio e, comunque, per i reati che determinano la perdita del diritto di voto, nonché ai soggetti che si trovano in specifiche condizioni ostative quali, su richiesta dei familiari, i soggetti che mettono in pericolo il patrimonio familiare;

          e) trasparenza della direzione e della gestione delle strutture adibite alle attività di cui alla presente legge, stabilendo in particolare:

              1) i requisiti del direttore, dei membri del comitato di direzione e del personale impiegato nelle case da gioco, i quali devono godere dei diritti civili e politici e non devono avere riportato condanne penali né essere stati dichiarati falliti;

              2) il divieto per il direttore, per i membri del comitato di direzione e per il personale impiegato nelle case da gioco di partecipare ai giochi sia direttamente che per interposta persona, nonché il divieto per i medesimi soggetti di ricevere una percentuale sul guadagno lordo o sugli utili del gioco;

              3) le responsabilità penali e amministrative a carico del direttore e dei membri del comitato di direzione per ogni infrazione commessa nelle strutture di cui alla presente legge;

 

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              4) le modalità di ripartizione delle mance tra il personale impiegato nelle case da gioco, da regolare con contratto collettivo nazionale di lavoro del settore e con accordi aziendali, fermo restando il divieto per gli azionisti, il direttore e i membri del comitato di direzione di partecipare a tale ripartizione;

              5) il divieto per il personale impiegato nelle case da gioco di possedere azioni o quote di proprietà nella società di gestione di cui è dipendente, né azioni o quote di proprietà di società di gestione di altre strutture autorizzate allo svolgimento delle attività di gioco d'azzardo ai sensi della presente legge;

              6) le modalità di svolgimento delle operazioni di cambio di assegni e di anticipazione di denaro nella casa da gioco, prevedendo, in ogni caso, la registrazione del nome, dell'indirizzo e degli estremi del documento d'identità dei giocatori che cambiano mezzi di pagamento con gettoni da utilizzare per il gioco o che utilizzano gettoni provenienti da altre strutture, se accettati, per un valore superiore a 1.500 euro;

              7) il divieto di prestiti in denaro ai giocatori a qualunque titolo, da parte della direzione e del personale impiegato nella casa da gioco, nonché il divieto generale di prestiti in denaro, a qualunque titolo e da parte di chiunque, all'interno della struttura;

          f) controlli sulla conduzione e sulla gestione delle strutture adibite alle attività di cui alla presente legge e sullo svolgimento dei giochi, nonché sugli incassi e sulla loro ripartizione, mediante l'istituzione di un nucleo speciale di polizia nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, composto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con compiti di prevenzione, di polizia giudiziaria e d'informazione per il controllo del gioco d'azzardo, che opera con modalità che devono essere accettate dal gestore e fare parte integrante della concessione di cui

 

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all'articolo 3. In particolare, i controlli di cui alla presente lettera comprendono:

              1) ispezione da parte del personale delle Forze di polizia di tutti i locali in cui si svolge il gioco d'azzardo autorizzato e dei locali in cui sono fabbricate, vendute e distribuite le attrezzature per il gioco, nonché sequestro e prelievo delle attrezzature per fini d'indagine e di accertamento, con libero accesso presso tutte le strutture autorizzate ai sensi della presente legge e a qualsiasi dato contabile o amministrativo ritenuto necessario per le indagini;

              2) verifica del regolare svolgimento dei giochi autorizzati;

              3) verifica dei requisiti di professionalità e di onorabilità di tutti i soci e gli amministratori delle società di gestione delle strutture autorizzate ai sensi della presente legge;

              4) svolgimento delle inchieste per conto e nell'interesse delle società di gestione delle strutture autorizzate ai sensi della presente legge, con oneri a carico delle stesse, anche ai fini dell'esclusione ovvero della riammissione dei giocatori;

              5) accertamento fiscale su tutti i soci e gli amministratori delle società di gestione delle strutture autorizzate ai sensi della presente legge, sulla direzione e sul personale impiegato, nonché su tutti i soggetti comunque coinvolti, in maniera diretta o indiretta, nella gestione;

              6) repressione delle infrazioni commesse dai giocatori, delle frodi dei dipendenti con o senza complicità dei giocatori, nonché delle irregolarità commesse dai medesimi dipendenti relative alla distrazione, alla diminuzione o alla sottovalutazione fraudolenta degli incassi della casa da gioco;

          g) previsione di sanzioni amministrative in caso di violazione delle disposizioni adottate in attuazione della presente legge, ivi compresa la chiusura della struttura. In caso di chiusura si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 4.

 

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